L’Iva sulle imposte e’ illegittima e va rimborsata

Vi sono dei casi in cui l’Iva e’ illegittima e va rimborsata: si tratta dell’IVA applicata alla Tassa sui rifiuti, alle accise sulle bollette dell’energia elettrica e sul canone Rai.

 

Tassa dei rifiuti

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è dovuta l’Iva sulla tassa dei rifiuti in virtù del fatto che, per legge, nessuna tassa può essere soggetta ad IVA.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione infatti il fatto che la tassa servisse poi nei bilanci comunali a dare il via ai nuovi bandi di gara per assegnare il servizio era, ed è, secondario. La cosa importante è che trattandosi di imposta non può essere gravata anche dell’Iva.

Di conseguenza, la TIA, la TARES, la TARI e più in generale la Tassa sui rifiuti, sono a tutti gli effetti un’imposta e non una somma che il cittadino paga per il servizio della raccolta.

È possibile recuperare l’Iva pagata ingiustamente sulle bollette dei rifiuti fino al 2006.

Per ottenere il possibile rimborso, la prima cosa che il cittadino può fare è quella di munirsi di tutte le ricevute dei bollettini relative al pagamento della TIA, dopo aver accuratamente verificato, che, nelle fatture, sia stata addebitata effettivamente sull’importo dell’IVA non dovuta. Affinchè tale restituzione sia possibile, è necessario che il Comune di residenza abbia adottato negli ultimi 10 anni il pagamento della TIA al posto della TARSU o della TARI.

 

Bollette energia elettrica o gas

L’Iva sulle imposte in bolletta va rimborsata perche’ è illegittima.

E’ il principio espresso dal Giudice di Pace di Venezia con sentenza del 9 maggio 2016, secondo cui in tema di imposte, nessuna norma autorizza lo Stato a incassare la tassa anche sulle accise su gas ed energia elettrica. Ne consegue che non è legittimo pretendere l’Iva su un’imposta in quanto non esiste una legge che lo preveda.

Nella sentenza il G.d.P. ha stabilito che l’importo versato in più va restituito, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione che aveva specificato come “salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra

Il giudice di pace, accogliendo l’istanza di un utente, ha di fatto aperto la strada al diritto degli utenti ad ottenere il rimborso dell’Iva, indebitamente applicata sulle accise di gas e corrente elettrica.

Nonostante l’IVA venga generalmente applicata sull’intero importo della bolletta, di fatto essa potrebbe essere applicata solo sui seguenti servizi:

  • Bolletta elettrica: servizi di vendita e servizi di rete (non sulle accise);
  • Bolletta del gas: servizi di vendita e servizi di rete (non sulle accise e sulle addizionali regionali).

 

Canone Rai

Riguardo al canone RAI, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/2016 ha precisato che l’importo totale di €.100,00 per il canone dovuto per il 2016 risulta inclusivo di IVA.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/2016 conferma dunque l’applicazione dell’aliquota Iva 4% su tutto il territorio nazionale, esclusi i comuni di Campione d’Italia e Livigno, per difetto di territorialità.

Ma poiché, come abbiamo detto, il canone è un’imposta, esso non dovrebbe essere assoggettato ad Iva, così come espresso anche più volte dalla Corte di Cassazione.

La natura tributaria del canone televisivo dovrebbe quindi escludere la possibilità che ad esso si possa applicare l’Iva.

 

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