È tenuto a pagare il canone tv anche chi ha richiesto l’oscuramento dei canali rai (cass. Civile ordinanza 1 febbraio 2016, n. 1922)
La vicenda prende avvio dal ricorso presentato da un contribuente avverso una cartella di pagamento per omesso pagamento del canone televisivo per gli anni 2002-2007. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto tale ricorso ritenendo che il canone non fosse dovuto perché nel 2002 il contribuente aveva chiesto l’oscuramento delle reti Rai e nel 2008 aveva dichiarato l’inutilizzo dell’apparecchio televisivo. Secondo tale giudice territoriale le argomentazioni del contribuente non sarebbero state contestate in maniera specifica e puntuale dalla controparte, sicché si dovrebbe presumere la relativa fondatezza delle tesi del contribuente secondo cui la richiesta di oscuramento dei canali Rai farebbe venir meno l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo.
La Corte di Cassazione, però, nell’accogliere il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la suddetta pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha sottolineato come questa si ponga in contrasto con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal regio decreto-legge n. 246/1938, il quale non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all’Ente, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.
La richiesta di oscuramento dei canali Rai, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’art. 10 di tale regio decreto-legge.