PERDITA DELLA SERVITU’ DI PASSAGGIO
La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall’art. 1055 c.c. per il caso di cessazione dell’interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell’art. 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita, e, quindi, senza possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l’alienazione o la divisione del fondo ex articolo 1054 c.c.
E’ il principio sancito nella sentenza n. 8813 della Corte di Cassazione, del 4 Maggio 2016, con cui il Collegio ha accolto il ricorso di una donna che ha chiamato in giudizio due familiari chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione della servitù di passaggio gravante su un fondo di sua proprietà e in favore di un altro fondo.
Tale servitù era stata costituita con un atto di divisione ed interessava una porzione di terreno percorrendo la quale il convenuto poteva accedere al suo fondo, all’origine intercluso.
L’interclusione, però, era cessata dopo la realizzazione di una strada comunale.
In presenza delle condizioni di legge per la costituzione della servitù coattiva, secondo la Cassazione, il carattere coattivo del vincolo deve presumersi anche se essa trovi origine in un titolo contrattuale, salvo non emerga in concreto l’intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.