LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SE LA CONTESTAZIONE NON E’ IMMEDIATA

A chi “ruba” sull’orario ed è scoperto con un controllo a campione, la contestazione deve essere immediata altrimenti il licenziamento è illegittimo.

Nessuna rilevanza possono avere in proposito la modalità di controllo e la complessità dell’organizzazione aziendale se non si rispetta il principio di immediatezza che deve essere sempre tutelato.

E’ quanto stabilito nella sentenza 9051 del 5 maggio 2016 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di una grande azienda nel settore delle telecomunicazioni che aveva licenziato un dipendente per aver eseguito false registrazioni dell’orario di lavoro, autocertificando le prestazioni accessorie con il sistema Rpa.

La società in questione aveva scoperto l’illecito effettuando un controllo a campione, ma contestando fatti risalenti ad oltre un anno.
La verifica, infatti, non aveva riguardato un periodo a ridosso della contestazione e limitato nel tempo, ma episodi che si collocavano a notevole distanza rispetto ad essa, da un anno a sei mesi.

In tal modo, sono state pregiudicate le esigenze difensive del lavoratore rispetto ai fatti contestati «atteso che essi per loro natura richiedevano un preciso ricordo del dipendente dei propri orari di lavoro e di eventuali spostamenti dalle sedi di lavoro, del tutto impossibile considerato il lungo tempo trascorso tra i fatti addebitati e la loro contestazione».

Ciò non significa, tuttavia, che il controllo della prestazione debba avvenire in tempo reale, in quanto «il principio di immediatezza deve intendersi in senso relativo, dovendosi tenere conto delle caratteristiche dell’infrazione e della necessità di un margine temporale per il suo accertamento»: tale intervallo di tempo, però, non può pregiudicare l’esigenza del lavoratore di difendersi rispetto agli esiti dell’indagine.
Va quindi sottolineato che quando il datore sceglie di effettuare ex post un controllo a campione, esso non può essere prolungato fino a periodi situati a tale distanza di tempo dall’esecuzione delle prestazioni da compromettere il rispetto di tutte le esigenze necessarie poiché «l’immediatezza della contestazione si configura per il lavoratore come garanzia difensiva di tipo procedurale. Ma essa, prima ancora, costituisce, per il datore, elemento costitutivo del potere di recesso per giusta causa, la cui mancanza esclude il potere sostanziale di recedere dal rapporto», con conseguente illegittimità del licenziamento.

 

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