IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
Le coppie, omosessuali o eterosessuali, che dimostrino di abitare sotto lo stesso tetto, potranno formalizzare, per contratto, la propria convivenza e avere accesso a quel complesso di diritti, che finora erano riservati esclusivamente alle coppie sposate.
Mentre l’unione civile è un istituto a tutela delle coppie formate da persone dello stesso sesso, le convivenze di fatto sono un istituto giuridico aperto a tutte le coppie, purché costituite da maggiorenni in grado di dimostrare di non aver mai contratto matrimonio o unione civile”.
Se tali coppie intendono regolamentare la propria convivenza davanti alla legge senza legarsi al vincolo del matrimonio o dell’unione civile, devono firmare un contratto di convivenza predisposto da un avvocato (o da un notaio) all’interno del quale indicare le proprie decisioni sulla materia. Il professionista avrà dieci giorni di tempo dalla stipula del documento per procedere all’iscrizione dello stesso all’anagrafe di residenza dei conviventi.
Cosa sono i contratti di convivenza?
Sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali. L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
Cosa prevede un contratto di convivenza?
• l’indicazione della residenza;
• le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
• il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.
• le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
Il contratto è affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di 10 misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
Il contratto si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
Il contratto può contenere clausole volte a regolamentare i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli.
Si tratta, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate qualora ciò fosse necessario per perseguire il preminente interesse dei figli.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
Per i conviventi non è previsto alcun legame previdenziale e né diritti in materia di eredità o di pensione di reversibilità.
La legge prevede però che un convivente che presti la propria opera (non lavoro subordinato né legame di società) all’interno dell’impresa del partner, abbia diritto di partecipazione agli utili.
Le coppie conviventi godono, invece, lo stesso trattamento per le graduatorie relative all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Chi predispone l’atto di convivenza?
La norma prevede che siano gli avvocati (ed i notai) a predisporre il contratto di convivenza (nonché le sue modifiche e la sua risoluzione), autenticandone la sottoscrizione
Non si tratterà di una mera certificazione dell’autografia delle firme. L’avvocato dovrà infatti attestare la liceità dell’accordo, in conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, nonché trasmetterne copia (entro i successivi 10 giorni) al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Lo studio è a vostra disposizione per tale incombente.