PER EREDITARE I BENI DEL DEFUNTO SERVE L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
Nel nostro ordinamento, la morte di una persona non comporta automaticamente il trasferimento in capo al chiamato all’eredità del patrimonio di cui era titolare il defunto. E ciò neppure nel caso in cui si tratti del coniuge, di un discendente (figlio) o di un ascendente (genitore).
L’acquisto dell’eredità, infatti, presuppone che il chiamato all’eredità compia un atto di accettazione della stessa poiché non si può diventare erede senza o contro la propria volontà.
L’accettazione non può essere parziale, cioè riferirsi solo ad alcuni beni o diritti ereditari o escludere la successione nei debiti, né può essere sottoposta a condizione o a termine.
Può essere espressa o tacita.
E’ espressa, quando il chiamato dichiari in un atto pubblico o in una scrittura privata, la propria volontà di accettare: l’accettazione espressa è un negozio giuridico unilaterale con efficacia retroattiva, cioè decorre automaticamente dal momento della morte della persona della cui eredità si tratta, anche se compiuto diverso tempo dopo.
E’ tacita quando il chiamato compie un atto, diverso dall’accettazione espressa dell’eredità, che tuttavia presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Si pensi, ad esempio, alla vendita di un bene che faccia parte del patrimonio ereditario, compiuta dai chiamati all’eredità a prescindere da una formale accettazione: il compimento di tale atto comporta di diritto, proprio in virtù della norma sull’accettazione tacita dell’eredità, l’acquisto da parte dei chiamati/venditori dell’intero patrimonio ereditario attivo e passivo, non del solo bene che sia stato venduto.
La presentazione della dichiarazione di successione del defunto presso l’Agenzia delle Entrate non comporta accettazione né espressa né tacita dell’eredità, neanche da parte di chi l’ha sottoscritta: si tratta infatti dell’adempimento di un obbligo fiscale senza alcuna rilevanza civilistica.
L’accettazione dell’eredità può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario.
L’accettazione tacita non può che essere pura e semplice.
L’accettazione espressa, invece, può anche essere fatta con beneficio d’inventario: in tal modo l’erede ottiene l’effetto di limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari entro i limiti di valore dell’attivo ereditario.
L’accettazione con beneficio deve essere preceduta o seguita, entro termini previsti dalla legge, dalla redazione dell’inventario, cioè di un elenco formale (redatto sempre da un notaio o dal cancelliere del tribunale) dei beni e diritti, crediti e debiti che formano l’eredità.
Gli atti di disposizione dei beni facenti parte di un’eredità accettata con beneficio d’inventario devono essere autorizzati dal tribunale. La mancata redazione dell’inventario nei termini o la vendita non autorizzata di beni ereditari comporta per l’erede la decadenza dal beneficio d’inventario.