ACQUISTARE IN MULTIPROPRIETA’: LE CAUTELE DA ADOTTARE
La multiproprietà consiste nel diritto di comproprietà che attribuisce la facoltà di utilizzare il bene solo in un determinato periodo dell’anno, così da consentire il succedersi dei diversi comproprietari nel godimento.
La formula è particolarmente diffusa nell’ambito degli alloggi per vacanze.
Il limitato diritto all’abitazione comporta una sensibile riduzione dei costi di acquisto e di gestione dell’immobile, poiché le spese comuni vengono ripartite tra i diversi proprietari.
Quando si sceglie di acquistare una multiproprietà bisogna essere prudenti, chiedere tutte le informazioni relative ed adottare le opportune cautele.
Innanzitutto, è importante conoscere la società proprietaria della multiproprietà a cui ci si rivolge. Per far questo, può risultare utile anche informarsi presso gli altri multiproprietari che possiedono da tempo locali nello stesso complesso, anche al fine di conoscere eventuali problemi da loro riscontrati.
Altro consiglio, è quello di non limitarsi a guardare le foto pubblicate sui cataloghi ma -prima di acquistare- di recarsi sul posto per vedere l’effettiva unità immobiliare e/o il complesso presso cui la unità immobiliare è situata.
Normalmente, la prima fase dell’acquisto è rappresentata dalla stipula di un atto preliminare di vendita (o compromesso), con cui acquirente e venditore si impegnano a stipulare il contratto di compravendita della multiproprietà: è bene ricordare che il trasferimento della proprietà si concretizza solamente con il rogito notarile e con la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
E’ importante accertarsi che il valore della quota che si intende acquistare venga trascritto espresso in millesimi.
Nella fase delle trattative, l’acquirente è tenuto a consegnare all’acquirente il documento informativo, il cui contenuto è analiticamente riportato all’art. 70 del Codice del Consumo. In particolare, tale documento deve contenere:
- il diritto oggetto del contratto;
- l’identità, il domicilio e la qualità giuridica del venditore;
- se l’immobile è determinato: la descrizione e la sua ubicazione;
- gli estremi del permesso di costruire e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti;
- se l’immobile non è ancora determinato: gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi; lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi (il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua, ecc.); in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
- i servizi comuni ai quali l’acquirente ha accesso;
- le strutture comuni alle quali l’acquirente ha accesso;
- le norme applicabili in materia di manutenzione, riparazione dell’immobile, amministrazione e gestione dello stesso:
- il prezzo globale che l’acquirente dovrà versare; l’importo delle spese per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo degli importi degli oneri, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, manutenzione e la riparazione; le spese di trascrizione del contratto;
- informazioni circa il diritto di recesso: per chi avesse sottoscritto un contratto di multiproprietà, il decreto legislativo n. 79/2011 prevede 14 giorni di tempo per poter recedere. In caso di omessa informazione del diritto di recedere, i termini per esercitarlo si allungano di altri 12 mesi.
- La data ed il luogo di sottoscrizione del rogito notarile.
E’ necessario, poi, essere garantiti attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa o, se possibile, una fideiussione bancaria, nel caso in cui la società venditrice fallisse o se non adempiesse ai suoi obblighi.
Se si versano delle somme già alla sottoscrizione del preliminare di vendita, il pagamento deve essere effettuato non già a titolo di acconto ma come caparra confirmatoria, poiché in caso di inadempimento del venditore, si può pretendere il rimborso del doppio di quanto versato.