IL CREDITORE PUO’ PIGNORARE L’INTERO BENE IN COMUNIONE ANCHE SE IL DEBITO RIGUARDA UNO SOLO DEI CONIUGI

Con sentenza n. 6230 del 31/03/2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che il creditore può legittimamente pignorare l’intero bene che ricade in regime di comunione legale anche se il debito riguarda uno solo dei coniugi, previo rispetto di specifiche regole da seguire per effettuare correttamente la procedura di espropriazione immobiliare.

Il coniuge non debitore, infatti, non può pretendere che venga venduta forzatamente solo una parte o una quota del bene che corrisponde, per valore, alla metà del bene oggetto di esecuzione, e ciò in quanto la comunione legale dei beni rappresenta in sostanza una comunione “senza quote”: entrambi i coniugi non sono proprietari “idealmente” di una quota del bene aggredito, ma sono contitolari dei beni comuni nella loro interezza.

Tuttavia, per essere valida, la procedura esecutiva immobiliare deve essere preceduta dalla notifica al coniuge non debitore sia del pignoramento trascritto contro entrambi i coniugi, sia di un avviso con cui gli si intima di non permettere all’altro coniuge di separare la sua parte di bene senza prima aver ricevuto un ordine del giudice in tal senso.

Rimane, ovviamente, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita all’asta del bene immobile in questione.

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