Disservizi luce e gas: scatta l’obbligo di conciliazione per i consumatori

Entra in vigore quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) con il testo integrato conciliazione (Tico) che regolamenta il procedimento di conciliazione al quale le imprese invitate dagli utenti saranno obbligate a partecipare.

Dal 1 Gennaio 2017, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica), dopo il reclamo all’operatore e prima di proporre una domanda giudiziale nei confronti delle rispettive società fornitrici, dovranno preliminarmente e obbligatoriamente esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia.

Il nuovo tentativo di conciliazione per le controversie in materia di fornitura di energia elettrica e gas può essere proposto solo dal Cliente e dopo il reclamo all’operatore.

 

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio per le controversie tra:

  • Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione;
  • Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.

 

Non si applica, invece, alle controversie:

  • attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
  • per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
  • promosse ai sensi degli articoli 37 (azione inibitoria delle clausole vessatorie), 139 e 140 (azione tramite associazione di consumatori) 140 bis (class action) del Codice del consumo.

 

Può essere svolto presso:

  • Servizio di Conciliazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Organismi ADR iscritti nell’elenco disponibile sul sito web dell’Autorità.

 

La domanda di conciliazione può essere proposta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione previa registrazione on line, ma solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi ne abbia dato riscontro con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo

La domanda non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.

Il tentativo di conciliazione obbligatorio, dovrà concludersi entro 90 giorni e si svolgerà a titolo gratuito per il cliente. Tale termine può essere prorogato per esigenze motivate e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Una volta verificata l’ammissibilità della domanda, il Servizio di Conciliazione comunica in via telematica, entro 7 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, l’avvio della procedura alle Parti, provvedendo contestualmente a comunicare la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, che deve essere fissato entro 30 giorni ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione medesima alle Parti.

Se, precedentemente, vi è stata la sospensione della fornitura per una fattura tempestivamente contestata con il reclamo, l’incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione deve svolgersi nel termine di 15 giorni dalla domanda completa e il termine di 10 giorni è ridotto della metà.

  • Le Parti e il Conciliatore si incontrano in modalità telematica nel giorno e ora comunicati dal Servizio Conciliazione, mediante l’accesso all’apposita area virtuale riservata, web conference tramite chat, audio, video, o tramite l’utilizzo combinato di tali strumenti.
  • In alternativa, secondo la valutazione del Conciliatore e delle Parti, l’incontro può svolgersi tramite l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.

In caso di esito positivo, il Conciliatore redige il verbale, nel quale sono indicati i punti controversi e l’accordo raggiunto con il relativo contenuto. Il verbale di conciliazione, anche a seguito di accettazione della proposta del Conciliatore, costituisce titolo esecutivo.
In caso di esito negativo, il Conciliatore redige un verbale nel quale indica i punti controversi e che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo. A questo punto il cliente sarà legittimato ad adire l’autorità giudiziaria.

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