Equitalia: ripartono le rateazioni

Interessante opportunità per i decaduti dal beneficio della rateizzazione.

 

L’art. 13/bis del D.l. 113/2016 convertito in Legge 160 del 7/8/2016 e pubblicato in GU il 20/08/2016, prevede che il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione concessa in data antecedente o successiva a quella dell’entrata in vigore alla precedente rateizzazione del 29 settembre 2015, possa accedere ad una nuova rateazione fino a un massimo di 72 rate, elevabili nei casi previsti.

I debitori ammessi

La norma ha per oggetto tutte le rateazioni che sono state concesse in data antecedente o successiva al 1/1/2016, ma solo se il debitore è decaduto dal pagamento rateale alla data del 1/7/2016.

 

Casi di esclusione dall’agevolazione

  • decadenza dal pagamento rateale intervenuta dopo il 1/7/2016;
  • decadenza dal pagamento rateale delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3-bis del d.p.r. 18.12.1997, n. 462;
  • decadenza dal pagamento rateale delle somme dovute ai sensi dell’art. 15-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, cioè a seguito di accertamento con adesione o di omessa impugnazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2 3 15 del d.lgs. 9.6.1997, n. 218, di reclamo-mediazione e di conciliazione giudiziale di cui, rispettivamente, agli artt. 17-bis e 48  del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462; tuttavia il beneficio è applicabile se è stata notificata la cartella di pagamento per il recupero delle somme ancor dovute, per le quali è stato richiesto il pagamento rateale, sempre che tale decadenza sia intervenuta entro il giorno 1/7/2016.

 

Modalità e termini della richiesta

  • Il contribuente può chiedere di beneficiare di un nuovo pagamento rateale, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già stati approvati in precedenza. Il beneficio è concesso anche se alla data del 1/7/2016 le rate scadute non sono state integralmente saldate.

Il debitore, a pena di decadenza, deve presentare a Equitalia la nuova richiesta di pagamento rateale entro il 20/10/2016, compilando l’apposito modulo. Oltre tale data, invece, chi vorrà essere riammesso alla rateazione con Equitalia, potrà farlo purchè paghi integralmente le rate scadute.

 

La norma non impone l’obbligo di eseguire, contestualmente alla domanda, il pagamento integrale delle rate scadute né il pagamento di alcuna somma prima dell’approvazione del nuovo piano di rateazione.

Il contribuente decade dal nuovo pagamento rateale soltanto a causa del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

 

La presenza di una rateazione non consente ad Equitalia di dar corso a procedure di esecuzione forzata, quali atti di pignoramenti presso terzi.

 

 

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