LA BANCA E’ TENUTA A FORNIRE AL CLIENTE, IN FORMA SCRITTA ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO, UNA COMUNICAZIONE CHIARA IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Con sentenza del 15 Marzo 2016 n. 5091, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha evidenziato che, secondo quanto prevede l’art. 119 del Decreto Legislativo n. 385/1993, nei contratti di durata come il conto corrente, la banca è tenuta a fornire al cliente, in forma scritta almeno una volta all’anno “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”; e “con periodicità semestrale, trimestrale o mensile” l’estratto conto relativo ai rapporti regolati in conto corrente. Inoltre l’art. 109, comma 4 del suddetto Decreto Legislativo riconosce al cliente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Nell’accogliere il ricorso presentato da un correntista che, in primo e secondo grado aveva vanamente invocato la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative a interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, e chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni, la Suprema Corte ha altresì rilevato come la norma di cui all’art. 109, comma 4, D. Lgs. 385/1993, riconosca al cliente della banca “il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma” e che non sia necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti.

Sicché il correntista ha diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che il procedimento di rendiconto previsto dall’art. 263 c.p.c., è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività.

Erroneamente dunque i giudici del merito hanno negato l’ammissione della consulenza contabile e respinto la richiesta di ordinare alla banca l’esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con il correntista.

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