L’ASCENSORE E’ ILLEGITTIMO SE LA GABBIA ESTERNA LIMITA LA VISIBILITA’ DEL SINGOLO PROPRIETARIO
Con sentenza del 10 Marzo 2016 n. 4726, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è nulla la delibera assembleare condominiale con la quale si approva la costruzione di un ascensore la cui gabbia limita la visuale di uno dei proprietari.
Nel caso di specie, una condomina aveva impugnato la delibera con la quale l’assemblea aveva approvato, a maggioranza, la costruzione (poi realizzata) della gabbia di contenimento dell’ascensore all’esterno dell’edificio condominiale: a sostegno della propria domanda, la condomina sosteneva che la gabbia contenitiva dell’ascensore finiva per ostacolare la visuale e si poneva a distanza non regolamentare dalle finestre. Ne chiedeva, pertanto, la demolizione e la condanna del condominio al risarcimento dei danni.
Nel confermare le sentenze di merito (emesse in primo e secondo grado), la Suprema Corte ha sancito che la delibera debba essere annullata perché l’assemblea avrebbe dovuto chiedere il consenso espresso della condomina prima di installare la gabbia dell’ascensore che impedisce la visuale e, dunque, limita il diritto di proprietà esclusiva.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, i poteri dell’assemblea condominiale non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, “tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che le preveda”.