Nuove regole sull’anatocismo bancario

Con il termine anatocismo si indica l’azione con cui si sommano gli interessi al capitale sul quale sono stati calcolati (capitalizzazione degli interessi), in modo che detti interessi producano a loro volta altri interessi supplementari.
Si tratta, pertanto, del cosiddetto calcolo degli interessi sugli interessi.
Lo scorso 1 ottobre sono entrate in vigore le nuove regole sull’anatocismo bancario, che riguardano contratti come mutui, finanziamenti, affidamenti, aperture di credito (ecc.).

Le banche devono così adeguarsi alle disposizioni fissate nella delibera del C.I.C.R. n. 343 del 3 agosto 2016, in attuazione di quanto previsto dal c.d. d.l. banche (n. 18/2016 convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2016) che ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario prevedendo la concreta regolamentazione della materia attraverso tale provvedimento attuativo del Cicr.

Queste le novità introdotte:
  1. gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
  2. agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile;
  3. nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre
  4. gli interessi debitori divengono esigibili il 1 ° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
  5. il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
  6. in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Le banche devono applicare il decreto 343, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

Quanto ai contratti in corso, alla loro variazione le banche possono procedere unilateralmente per il loro adeguamento alle nuove norme. Deve però essere richiesta l’autorizzazione del cliente per l’addebito in conto degli interessi corrispettivi divenuti esigibili.

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