Il Patto marciano nel finanziamento alle imprese

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Luglio 2016 il testo riformulato del decreto-legge 59/2016, entrato in vigore il 3 Luglio 2016. Il decreto-legge 59 reca “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, introducendo il “patto marciano per i finanziamenti alle imprese”.

Il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di un immobile, esclusa la prima casa, è valido unicamente tra imprenditori e banche o altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti al pubblico. E può essere applicato anche ai contratti già in essere.

         Si tratta, dunque, del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o di altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato.

Nell’ipotesi in cui il debitore non adempi alle scadenze previste, il creditore può agire sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà (al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare) di avvalersi degli effetti prodotti dal patto di trasferimento: nella notifica del creditore al debitore si deve precisare l’ammontare del credito per cui si procede.

          Se il creditore manifesta ufficialmente e formalmente questa volontà, viene nominato un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto,  ma per la banca non ci saranno possibilità di lucrare sul mancato rimborso: infatti, l’eventuale differenza tra il valore di stima e il debito non saldato dovrà essere restituito all’imprenditore inadempiente.

In caso d’inadempimento, la banca può vendere l’immobile ottenuto in garanzia senza passare dal giudice. Il periodo di tempo per cui si deve protrarre l’inadempimento qualificato del debitore (mancato pagamento di tre rate anche non consecutive) per autorizzare la possibilità di avvalersi di tale patto, è di nove mesi, che diventano dodici se il debitore aveva già rimborsato almeno l’85% della quota capitale del finanziamento.

         In particolare, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

          Le vendite degli immobili pignorati saranno da svolgere mediante modalità telematiche, e gli interessati all’acquisto potranno esaminare i beni in vendita.

          Il trasferimento può avvenire anche nell’ipotesi in cui il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

L’estinzione del debito c’è solo nella misura del 100 per cento: se il bene vale meno del debito, quest’ultimo non si estingue, anzi l’impresa debitrice è tenuta a versare la differenza alla banca.

          Ai fini del concorso tra i creditori il patto marciano viene equiparato all’ipoteca.

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