IL RECESSO DALL’OPERAZIONE D’ACQUISTO A POCHI GIORNI DAL ROGITO COMPORTA L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Con sentenza del 10 Marzo 2016 n. 4718, la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito che quando a pochi giorni dalla firma del rogito davanti al notaio, la parte interessata all’acquisto recede dall’operazione e non si presenta nello studio del professionista, dovrà risarcire il danno patito dalla controparte.
Nella fattispecie in esame, la società Alfa aveva incaricato un’agenzia immobiliare di vendere un immobile, a destinazione industriale, tramite il socio della società Beta. Dopo le preliminari operazioni (cancellazione ipoteca, accatastamento e frazionamento del bene), il socio responsabile della trattativa della società Beta, non si presentava all’incontro fissato per il rogito davanti al notaio.
A parere della Suprema Corte, il recesso dalle trattative può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo e le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
In tal caso deve essere risarcito sia il danno emergente, rappresentato dalle spese inutilmente sostenute dal venditore in relazione alle trattative, sia il c.d. lucro cessante, ovvero il pregiudizio economico commisurato ai canoni di locazione che il mancato venditore avrebbe potuto percepire da terzi se la trattativa non fosse stata avviata. Il pregiudizio da ristorare, infatti, deve essere omogeneo a quello effettivamente patito, e ciò perché la responsabilità precontrattuale si estende al danno economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, anche se diverso a quello per cui si sono svolte le trattative.