Testamento olografo: valido anche a mezzo lettera se emerge la volontà testamentaria

 

Accanto al testamento pubblico (quello cioè redatto dal notaio) e a quello segreto (quello, cioè, scritto di proprio pugno ma poi depositato presso un notaio), la legge regola il testamento olografo, ossia quello redatto di proprio pugno e conservato presso la propria abitazione.

 

Per redigere un testamento olografo non è necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni.

 

Il testamento olografo deve contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari schemi o formule.

La legge però stabilisce che il testamento debba rispettare un rigore formale, a tutela del testatore: il testamento infatti produrrà i suoi effetti solo dopo la sua morte, ed è quindi essenziale che dal documento si possano desumere le reali volontà del testatore.

 

Tre sono i requisiti essenziali richiesti dall’art. 602 c.c. per garantire la validità del testamento olografo: l’autografia, la data e la sottoscrizione.

 

  1. L’autografia è la redazione dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi.

Secondo l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, qualsiasi collaborazione alla materiale compilazione del documento (anche solo l’aver sorretto la penna o contribuito alla formulazione delle lettere) comporta la mancanza del requisito dell’autografia (Cass. n. 12458/2004; n. 7636/1991; n. 3163/1993).

Il testamento olografo può essere redatto con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla.

Il documento può anche contenere segni geometrici (diagrammi, ecc.) ove indispensabili e inseriti in un contesto chiaro. ed essere redatto in dialetto o in una delle c.d. “lingue morte”, purchè conosciute dall’autore.

 

  1. La data, secondo il disposto dell’art. 602, 3° comma, c.c., deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.

La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più atti complementari o per valutare, se al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.

La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n. 18644/2014).

  1. La presenza della firma al termine delle disposizioni è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo.

Deve essere di pugno del testatore. Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo. L’importante infatti è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento.

Senza la sottoscrizione il testamento è nullo.

 

Eventuali aggiunte in momenti successivi (codicilli) devono rispettare i medesimi requisiti: devono cioè anch’esse essere scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte.

 

Con la recente sentenza n. 26791/2016, la Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che il testamento olografo può essere redatto anche in forma di lettera indirizzata a uno dei beneficiari, purchè sia sufficientemente evincibile la volontà del testatore e la riferibilità delle disposizioni al de cuius.

 

Non ha infatti rilevanza il fatto che il testamento non sia stato scritto nelle forme classiche, ma solamente con una lettera indirizzata a uno dei beneficiari, se dagli elementi del documento si possono ricavare con sufficiente certezza la sua volontà e la riferibilità delle disposizioni al testatore.

 

Secondo gli Ermellini, infatti, “nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale, nel rispetto del principio di conservazione“.

 

Non vi è, dunque, alcun rigore formale nel riconoscimento di valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non fatta con nome e cognome, purché risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione della di lui volontà testamentaria.

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